
Raccolta funghi
Innanzi tutto ti consigliamo di prendere visione della pagina “Tutela dei funghi epigei spontanei – modalità di acquisizione del titolo e misure di biosicurezza PSA per i residenti in zona di protezione II” del sito della Regione Piemonte
Di seguito le regole generali per la raccolta dei funghi nel territorio della Regione Piemonte.
Innanzi tutto, per avere diritto a poterli raccogliere, occorre munirsi del cosiddetto “titolo di raccolta”, che può essere di cinque tipi:
- giornaliero (€ 5,00)
- settimanale (€ 10,00)
- annuale (€ 30,00)
- biennale (€ 60,00)
- triennale (€ 90,00)
Il titolo di raccolta è nominativo, è costituito dalla ricevuta di versamento ed è valido soltanto per la persona beneficiaria del pagamento.
La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi ( art. 2, comma 1 L.R. 17 dicembre 2007, n. 24)
La ricevuta di pagamento dovrà essere esibita, unitamente al documento di identità, in caso di controlli della Vigilanza.
Non necessita dell’applicazione dell’imposta di bollo.
E’ possibile provvedere al pagamento del titolo di raccolta con le seguenti modalità:
- ATTRAVERSO IL SISTEMA PAGOPA – PAPIEMONTEPAY (vai alla pagina)
Il titolo di raccolta è valevole per l’intero territorio della Regione Piemonte, nel rispetto della Legge Regionale 17 dicembre 2007, n. 24
Ai sensi dell’art. 3 della L.R. 17.12.2007 n. 24, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell’orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all’art. 2 della suddetta legge
L’annualità è da intendersi riferita all’anno solare.
I minori di anni 14 possono raccogliere gratuitamente i funghi purché siano accompagnati, nel numero massimo di due, da una persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta.
Si ricorda infine che il suddetto titolo di raccolta deve essere posseduto anche per la raccolta di funghi nelle aree delimitate di cui all’art.2, comma 9 della L.R. n. 24/2007 e s.m.i.
Informazioni presso Ente di gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese : areeprotetteappenninopiemontese@ruparpiemonte.it ; tel 011.4320242.
Allegati
- Legge Regionale 24-2007 (644 kB)
- DGR 13 ottobre 2014 (225 kB)
- Circolare 2009 (113 kB)
- Domande Frequenti (122 kB)
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