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Pratiche selvicoltura – Deroga alla preventiva autorizzazione paesaggistica per i boschi con vincolo ex art. 136

Con la legge n. 136 del 2023 è entrata in vigore una piccola modifica normativa al Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42) che ha esteso la deroga alla preventiva autorizzazione paesaggistica, che fino ad oggi valeva soltanto per i boschi vincolati dall’articolo 142 (Aree tutelate per legge), anche per le pratiche selvicolturali da effettuarsi nelle aree soggette a vincolo ex art. 136, ovvero quelli ubicati nelle aree considerate di “notevole interesse pubblico” e definite da decreti ministeriali specifici, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni dei piani paesaggistici.

Sostanzialmente, le pratiche selvicolturali saranno considerate “tagli colturali” ai sensi di entrambi i vincoli paesaggistici (articolo 142 e articolo 136) e pertanto non necessiteranno più dell’autorizzazione paesaggistica.

Le aree soggette a vincolo ex art. 136 sono consultabili sul Geoportale regionale selezionando, tra i “servizi regionali” presenti nel menù a sinistra, “pianificazione”, “piano paesaggistico regionale”, “tavola P2”  e accendendo lo strato “Immobili e aree di interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42 del 2004”. 

Nelle Aree Protette dell’Appennino Piemontese il patrimonio forestale è tutelato dal Regolamento Forestale della Regione Piemonte e dalla specifica Normativa forestale delle Aree Protette e dei Siti Natura 2000 gestiti:

Logo Sportelli forestali regionali

Per avere informazioni relative alle alle norme e alle procedure per i tagli boschivi, e a tutte le istanze per i tagli boschivi e le iscrizioni all’albo delle imprese forestali sono disponibili 4 Sportelli Forestali gestiti dalle Aree Protette dell’Appennino Piemontese a Bosio, Lerma, Carrega Ligure e Borghetto di Borbera (https://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/2022/02/01/sportelli-forestali/)

Per ulteriori informazioni è possibile consultare inoltre il sito internet della Regione Piemonte, alle pagine relative agli Sportelli Forestali https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/gli-sportelli-forestali

Approfondimento

I vincoli paesaggistici allo stato della legislazione nazionale sono disciplinati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (il quale all’art.2, innovando rispetto alle precedenti normative, ha ricompreso il paesaggio nel “Patrimonio culturale” nazionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Tale Codice ha seguito nel tempo l’emanazione del D. Lgs. n. 490/1999, il quale era meramente compilativo delle disposizioni contenute nella L. n. 1497/1939, nel D.M. 21.9.1984 (decreto “Galasso”) e nella L. n. 431/1985 (Legge “Galasso”), norme sostanzialmente differenti nei presupposti.

A ciò sono seguiti provvedimenti statali che hanno incrementato in misura significativa la percentuale di territorio soggetta a tutela: il D.M. 21.9.1984 e la L. n. 431/1985. In particolare, dal D.M. 21.9.1984 è conseguita l’emanazione dei Decreti 24.4.1985 (c.d. “Galassini”), i quali hanno interessato ampie parti del territorio, versanti, complessi paesaggistici particolari, vallate, ambiti fluviali.

La tutela del paesaggio, quindi, trova riconoscimento nel D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 che riunisce, in un unico testo normativo più volte modificato negli anni successivi, la disciplina dei beni culturali e del paesaggio.

Il Codice prevede tre distinte forme ordinamentali per la tutela del paesaggio:

  • provvedimento amministrativo (art.136  – che comprende anche i beni di cui all’art. 157 – immobili ed aree sottoposte a tutela con provvedimento amministrativo, inclusi i cosiddetti “Galassini”);
  • beni e aree vincolati ex lege (art. 142, categorie di beni tutelati in via generale);
  • piani paesaggistici (art.143, vincoli inseriti dal piano paesaggistico per ulteriori aree ed immobili da sottoporre a tutela – non presenti in Piemonte).

I boschi sono elementi del paesaggio riconosciuti dall’art. 1, c. 3 del D.lgs 34/2018 e sono tutelati paesaggisticamente ai sensi dell’art. 142 c. 1 lettera g del D. Lgs. 42/2004; possono altresì essere ricompresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136 del D. lgs. 42/2004.

Per approfondimenti e aggiornamenti consultare la pagina dedicata sul sito della Regione Piemonte: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/boschi-vincolo-paesaggistico-tagli-colturali