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Le Aree protette dell’Appennino Piemontese all’incontro pubblico a difesa dei Torrenti Gorzente e Piota 

L’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese ha raccolto l’invito per partecipare all’incontro pubblico organizzato venerdì 18 ottobre a Lerma dal Comitato Difesa Gorzente e Piota insieme ai circoli locali di Legambiente (Ovadese e Valle lemme) e all’associazione Cittadini del Piota.

Per l’Ente erano presenti il Presidente Danilo Repetto e il Direttore dott. Andrea De Giovanni che hanno illustrato quanto è stato fatto dai propri uffici per l’accertamento delle violazioni e le possibilità date dalle norme per i ripristini ambientali.

Nell’intervento è stato chiarito che, appena avuta notizia della problematica, il personale di vigilanza ha collaborato con i carabinieri forestali, l’ARPA e la Provincia di Alessandria, nella verifica del rispetto delle prescrizioni relative alla Valutazione di Incidenza – Livello II (Valutazione Appropriata) ai sensi delle Misure di conservazione Sito specifiche per il Sito Natura 2000 ZSC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo” per il Progetto di miglioramento della sicurezza idraulica diga Lago della Lavagnina nel comune di Casaleggio Boiro (AL).

L’Ente si è anche confrontato con il Settore di riferimento “Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali” della Regione Piemonte e con esperti in materia per poter valutare al meglio e puntualmente gli effetti sullo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario, ricompresi nel Sito della Rete Natura 2000 ZSC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo” dei torrenti Gorzente e Piota.

Tra i primi interlocutori, come previsto dalla normativa, c’è stata anche l’ARPA Piemonte (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) che ha effettuato le rilevazioni necessarie per la valutazione del rischio ambientale e sanitario per poter elaborare indicazioni sugli interventi necessari per le azioni di salvaguardia e ripristino.

L’Ente comunque ha dato la piena disponibilità a collaborare e supportare tutte le azioni che le Amministrazioni competenti dovranno mettere in atto per il ripristino dello stato dei luoghi.

E’ stato inoltre illustrato cosa prevede l’articolo 50 della legge regionale n. 19 del 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) per le misure di ripristino in caso di danno ambientale. 

Nel caso specifico, pertanto, accertate formalmente le difformità tra le autorizzazioni e i lavori realizzati, scatterebbe la possibilità, da parte della Provincia di Alessandria e del Comune di Casaleggio Boiro, competenti per territorio, di avviare le procedure per il ripristino obbligatorio nelle aree interessate dalla fluitazione dei sedimenti.

L’Ente, quindi, oltre a garantire la continuazione della collaborazione con gli altri organi di polizia, darà il proprio supporto (parere vincolante) per la redazione, nelle tempistiche di legge, ovvero 60 giorni, di un apposito provvedimento che verrà adottato dalla Provincia di Alessandria, per l’indicazione degli interventi di ripristino necessari, nei modi e nei tempi concordati che potranno essere differenti da zona a zona a seconda delle necessità, per riportare i torrenti Gorzente e Piota e i loro laghetti alle condizioni antecedenti ai lavori.

L.R. n. 19/2009 – Art. 50. (Misure di ripristino)

  1. In conformità ai principi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, gli interventi e le opere realizzati in difformità da quanto disposto dai piani di gestione e dai piani di azione, oppure gli interventi e le opere eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza, in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza o in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione contenuti nelle schede descrittive delle aree della rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti, comportano, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 55, comma 16, l’obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente competenti.
    2. Il provvedimento di ripristino di cui al comma 1 può disporre misure di compensazione atte a garantire la ricostituzione di situazioni ambientali ed ecologiche non recuperabili con gli interventi di ripristino.
    3. Le province, a seguito di ordinanza di sospensione dei lavori, emanano il provvedimento di ripristino entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento della violazione, previo parere vincolante del soggetto gestore delle aree della rete Natura 2000 interessate.
    4. Il provvedimento di cui al comma 3 può prevedere il mantenimento, totale o parziale, o l’adeguamento dell’intervento o dell’opera realizzata, qualora non in contrasto con gli strumenti di gestione, con il giudizio di valutazione di incidenza o con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione.
    5. Se il responsabile della violazione non ottempera al ripristino, nei modi e nei termini stabiliti, la provincia interessata provvede direttamente con rivalsa delle spese sostenute a carico del responsabile.