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Nuovo Regolamento per la fruizione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 15 dicembre 2023 è stato approvato il nuovo Regolamento recante norme per l’utilizzo e la fruizione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, della Riserva naturale del Neirone e del Parco naturale dell’Alta Val Borbera.

La nuova disciplina sostituisce e integra la precedente normativa approvata dal Consiglio Regionale con la Legge Regionale n. 65/1996 andando a dettagliare meglio alcuni aspetti e ampliando la regolamentazione anche alle altre aree naturali protette nate dopo lo storico Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

La nuova normativa va ad affiancarsi ai disposti stabiliti all’art. 8, comma 7, dalla Legge quadro regionale sulle aree naturali protette, L.R. 19/2009 e s.m.i.

Viene ribadita la libertà d’accesso alle aree naturali protette in gestione all’Ente, salvo particolari limitazioni, per motivi di salvaguardia ambientale, eventualmente adottate d’intesa con i Comuni e i proprietari.

Viene stabilità la necessità di comunicare all’Ente tutte le attività di accompagnamento e di formazione al fine di salvaguardare l’ambiente naturale e tutelare l’incolumità delle persone, ed eventualmente, quando necessario, coordinare gli accessi alle Aree gestite.

Le attività di ricerca scientifica sono soggette ad autorizzazione da parte dell’Ente per motivi di conservazione ambientale.

L’accesso alle aree naturali protette con veicoli e motoveicoli è consentito; a tal fine viene fornita, allegata al regolamento, la cartografia delle viabilità percorribili con mezzi motorizzati nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e nel Parco naturale dell’Alta Val Borbera.

Il sorvolo da parte dei velivoli a motore, compresi i droni, deve essere autorizzato da parte dell’Ente (sono esclusi motivi ludici o ricreativi).

L’escursionismo in tutte le aree naturali protette è consentito sempre e ovunque; per contrastate l’erosione e il ruscellamento indotto dal calpestio di aree soggette a rapida erosione, è stato introdotto il divieto di abbandono dei sentieri che percorrono il versante nord del Monte Tobbio.

La sosta con tende è consentita da due ore prima del tramonto a tre ore dopo l’alba, come nella precedente regolamentazione, nel rispetto della normativa regionale (Legge regionale n. 5 del 22 febbraio 2019). Nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e nella Riserva naturale del Neirone è consentita sopra i 900 metri s.l.m. e nelle aree destinate espressamente al campeggio. Nel Parco naturale dell’Alta Val Borbera la sosta con tenda è ovunque permessa. Il bivacco continua a essere permesso in tutte le Aree protette gestite.

Le aree attrezzate rimangono individuate per la sosta temporanea e il consumo di pasti freddi, è sempre vietata l’accensione di fuochi.

L’attività ciclistica è consentita lungo le strade e i percorsi escursionistici individuati nella cartografia allegata al Regolamento. L’attività di down-hill, invece, è vietata.

L’arrampicata è permessa nelle aree individuate dall’Ente all’interno della Riserva naturale del Neirone.

Le manifestazioni continuano, come nella precedente regolamentazione, ad essere soggette ad autorizzazione da parte dell’Ente.

È ribadito il divieto di lavaggio di stoviglie, indumenti e altro nei corsi d’acqua.

L’introduzione di armi viene consentita, in deroga al divieto generale sancito dall’art. 11 della Legge 394/1991, su alcune viabilità provinciali. Questa importante deroga esonera molte persone, in particolare cacciatori, dal presentare richieste di autorizzazione all’Ente. Ma osservando scrupolosamente l’obbligo di custodire l’arma scarica e nel fodero.

Viene confermato il divieto delle attività di guerra simulata già stabilita dalla previgente normativa.

Le riprese fotografiche e video sono permesse, quelle a fini di lucro devono essere preventivamente autorizzate dall’Ente.

Viene confermata la possibilità di introdurre cani al guinzaglio lungo la viabilità e la rete escursionistica.

È confermata la possibilità di raccolta funghi nel rispetto delle normative di settore.

Si specifica che, per le attività che richiedono autorizzazione o comunicazione all’Ente, a seconda degli specifici casi e del contesto ambientale interessato, nelle more delle previsioni di cui all’art. 43 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., potrà essere attivata la Procedura per la Valutazione di incidenza (vedi https://www.areeprotetteappenninopiemontese.it alle pagine dedicate). 

Il regime sanzionatorio è legato alla disciplina regionale, con sanzioni minime che passano dai 24€ della L.R. 65/1996 agli attuali 230€ della L.R. 19/2009.

L’Ente darà massima diffusione sul territorio della nuova disciplina e invita tutti i fruitori al massimo rispetto di quanto ivi stabilito, rispettate il nuovo Regolamento, non costringete il personale Guardiaparco a dover intervenire.

SCARICA IL REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE DELL’APPENNINO PIEMONTESE (COMPLETO DI ALLEGATI)

VISITA LA PAGINA DEDICATA ALLA MODULISTICA COMPLETA PER LE RICHIESTE ALL’ENTE (MODULISTICA AREA DI VIGILANZA)