Novità sul sito della Regione Piemonte in merito alle autorizzazioni paesaggistiche per i tagli colturali
La Regione Piemonte, tramite il proprio sito istituzionale, ha comunicato che, in conseguenza del percorso interpretativo della Sentenza N. 239 SENTENZA 9 – 29 novembre 2022 (T-220239) – GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.48 del 30-11-2022, la Corte Costituzionale ha chiarito la necessità di provvedere all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica per il taglio colturale da effettuarsi nelle aree soggette a vincolo ex art. 136 del D.lgs. 42/2004.
I vincoli paesaggistici allo stato della legislazione nazionale sono disciplinati dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio (il quale all’art.2, innovando rispetto alle precedenti normative, ha ricompreso il paesaggio nel “Patrimonio culturale” nazionale) e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale Codice ha seguito nel tempo l’emanazione del D. Lgs. n. 490/1999, il quale era meramente compilativo delle disposizioni contenute nella L. n. 1497/1939, nel D.M. 21.9.1984 (decreto “Galasso”) e nella L. n. 431/1985 (Legge “Galasso”), norme sostanzialmente differenti nei presupposti.
A ciò sono seguiti provvedimenti statali che hanno incrementato in misura significativa la percentuale di territorio soggetta a tutela: il D.M. 21.9.1984 e la L. n. 431/1985. In particolare, dal D.M. 21.9.1984 è conseguita l’emanazione dei Decreti 24.4.1985 (c.d. “Galassini”), i quali hanno interessato ampie parti del territorio, versanti, complessi paesaggistici particolari, vallate, ambiti fluviali.
La tutela del paesaggio, quindi, trova riconoscimento nel D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 che riunisce, in un unico testo normativo più volte modificato negli anni successivi, la disciplina dei beni culturali e del paesaggio.
Il Codice prevede tre distinte forme ordinamentali per la tutela del paesaggio:
- provvedimento amministrativo (art.136 – che comprende anche i beni di cui all’art. 157 – immobili ed aree sottoposte a tutela con provvedimento amministrativo, inclusi i cosiddetti “Galassini”);
- beni e aree vincolati ex lege (art. 142, categorie di beni tutelati in via generale);
- piani paesaggistici (art.143, vincoli inseriti dal piano paesaggistico per ulteriori aree ed immobili da sottoporre a tutela – non presenti in Piemonte).
I boschi sono elementi del paesaggio riconosciuti dall’art. 1, c. 3 del D.lgs 34/2018 e sono tutelati paesaggisticamente ai sensi dell’art. 142 c. 1 lettera g del D. Lgs. 42/2004; possono altresì essere ricompresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136 del D. lgs. 42/2004.
Le aree soggette a vincolo ex art. 136 sono consultabili sul Geoportale regionale selezionando, tra i “servizi regionali” presenti nel menù a sinistra, “pianificazione”, “piano paesaggistico regionale”, “tavola P2” e accendendo lo strato “Immobili e aree di interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42 del 2004”.
Gli Sportelli Forestali delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese forniscono, a titolo non oneroso, i servizi di trasmissione delle istanze per gli interventi selvicolturali (Comunicazione semplice e Autorizzazione con Progetto d’intervento) e di iscrizione all’albo delle imprese forestali; il personale è inoltre disponibile a fornire informazioni sulle norme e sulle procedure per i tagli boschivi, sia attraverso indicazioni tecniche sia con sopralluoghi in loco, nell’ambito del territorio in gestione all’ente.
L’utente, proprietario o utilizzatore a vario titolo dei boschi, dovrà pertanto, prima di procedere con il taglio colturale comunicato, ottenere l’autorizzazione paesaggistica qualora sia da effettuarsi nelle aree soggette a vincolo ex art. 136 del D.Lgs. 42/2004.
La competenza in merito al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è in capo ai Comuni, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e della vigente normativa e delle interpretazioni normative più autorevoli precedentemente descritte.
Il Piano Paesaggistico Regionale è consultabile anche sul sito web di Arpa Piemonte.
Tutte le informazioni in merito alle autorizzazioni paesaggistiche sono pubblicate alla seguente pagina. In particolare la FAQ n. 12, nella sezione “Casi relativi alla fattispecie di cui all’art. 3 c. 1 lett.g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 mq.” precisa le competenze in merito all’autorizzazione paesaggistica, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32.” evidenziando che sia “da ritenere che allo stato della vigente normativa e delle interpretazioni normative più autorevoli precedentemente descritte, la competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche sia in capo al Comune.”
Per approfondimenti e aggiornamenti consultare la pagina dedicata sul sito della Regione Piemonte:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/tutela-bosco-territorio/boschi-vincolo-paesaggistico-tagli-colturali