Appennino News

INIZIA LA STAGIONE DEI FUNGHI – CON IL “TESSERINO” CONTRIBUISCI ALLA SISTEMAZIONE DELLA SENTIERISTICA E AL MIGLIORAMENTO AMBIENTALE

La Legge regionale n. 24/2007, “Titoli per la raccolta dei funghi epigei” (http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c2007024.html) stabilisce che gli Enti di gestione delle Aree Protette possano utilizzare i fondi derivanti dai “tesserini per la raccolta dei funghi”per la sistemazione della sentieristica e il miglioramento ambientale.

Dal 2015 ad oggi le Aree Protette dell’Appennino Piemontese hanno introitato circa 20.000 euro che sono stati utilizzati nel 2017 per la manutenzione dell’Anello escursionistico dei laghi del Gorzente e delle aree attrezzate di Capanne Superiori (Bosio AL) (https://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/2017/09/13/raccolta-funghi-una-risorsa-per-il-sentiero-dei-laghi-del-gorzente/) e nel 2019 per la manutenzione straordinaria dei sentieri 401 e 401A “valico Eremiti-monte Tobbio” (https://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/2020/09/02/13362/) .

Le modalità di raccolta dei funghi nel territorio della Regione Piemonte.

Innanzi tutto, per avere diritto a poterli raccogliere, occorre munirsi del cosiddetto “titolo di raccolta”, che può essere di cinque tipi: 

  • giornaliero (€ 5,00)
  • settimanale (€ 10,00)
  • annuale (€ 30,00)
  • biennale (€ 60,00)
  • triennale (€ 90,00)

L’annualità è da intendersi riferita all’anno solare.

E’ possibile provvedere al pagamento del Titoli per la raccolta dei funghi epigei attraverso il Sistema PagoPA – PiemontePay (https://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/2020/04/27/piemontepay-titolo-regionale-per-la-raccolta-funghi/

Il Titolo di raccolta è nominativo ed è valido su tutto il territorio della Regione Piemonte. La ricevuta di pagamento dovrà essere esibita, unitamente al documento di identità, in caso di controlli della Vigilanza.

Ai sensi della L.R. 17.12.2007 n. 24, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed individuale di tre chilogrammi complessivi (art. 2), mentre la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell’orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo (art 3), fermi restando i disposti di cui all’art. 2 della suddetta legge.

I minori di anni 14 possono raccogliere gratuitamente i funghi purché siano accompagnati, nel numero massimo di due, da una persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta.

Si ricorda infine che il Titoli per la raccolta dei funghi epigei deve essere posseduto anche per la raccolta di funghi nelle aree delimitate di cui all’art.2, comma 9 della L.R. n. 24/2007 e s.m.i.

Per Informazioni