Appennino News,  La Rete Natura 2000

La Rete Natura 2000

Natura 2000 è il sistema organizzato (“rete”) di aree (“siti”) destinate alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell’Unione Europea, e in particolare alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari e minacciati.

L’individuazione dei Siti Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.) in Italia è stata realizzata, per il proprio territorio, da ciascuna Regione con il coordinamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha trasmesso le liste dei Siti proposti alla Commissione Europea, competente per la valutazione e successiva designazione ufficiale.

La Rete Natura 2000 nasce con le due Direttive comunitarie “Uccelli” (1979) e “Habitat” (1992), profondamente innovative per quanto riguarda la conservazione della natura. Non solo semplice tutela di piante, animali e aree, ma conservazione organizzata di habitat e specie. Viene definita la biodiversità come oggetto fondamentale della tutela, attraverso la protezione di specie e degli habitat che le ospitano, e si mira a costituire una rete funzionale di aree dedicate allo scopo, un insieme armonico di ambienti biotici e abiotici rappresentativi per l’intera Europa. Non un semplice insieme di territori isolati tra loro, ma un sistema di siti studiato per ridurre l’isolamento di habitat e di popolazioni e per agevolare gli scambi e i collegamenti ecologici. Sono di particolare interesse le aree ad alta naturalità e i territori contigui che collegano ambiente antropico e ambiente naturale, soprattutto con funzione di corridoio ecologico, e si individuano i territori utili a mettere in relazione aree distanti spazialmente ma vicine per funzionalità ecologica.

Le due Direttive comunitarie tendono a ricucire gli strappi di un territorio, quello europeo, che ha subito così tante frammentazioni degli ambienti naturali a favore dell’urbanizzazione, dell’attività industriale, dell’agricoltura intensiva e delle infrastrutture. Garantire la sopravvivenza di molte specie significa tutelarne l’area minima vitale e ripristinare le possibilità di comunicazione tra queste aree, promuovendo interventi che rimuovano le minacce alle specie e agli habitat e che diano concretezza alle potenzialità di rinaturalizzazione.

Il fine ultimo di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle condizioni di vita delle specie, viene perseguito concretamente tramite l’applicazione di specifiche direttive e indirizzi (Piano di gestione, Piani d’Azione) che prevedono la verifica dello stato di conservazione sia attraverso i monitoraggi periodici, sia attraverso la procedura per la Valutazione di incidenza, vincolante per piani, progetti e interventi da realizzare all’interno o nelle adiacenze degli stessi Siti della Rete Natura 2000.

La Regione Piemonte con la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 ha riconosciuto l’importanza della conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e seminaturali, del mantenimento e della ricostituzione di popolazioni vitali di specie nelle loro zone naturali e della conservazione ex situ delle specie animali e vegetali ai fini della tutela della diversità biologica, genetica, specifica ed ecosistemica e delle sue componenti, in considerazione dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici, in armonia con i principi della Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro.

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

laghi della Lavagnina

Si comunica che con Adunanza 12 luglio 2023, la Giunta Regionale del Piemonte ha approvato la nuova normativa di adeguamento alle Linee Guida Nazionali: “Intesa 28 novembre 2019 “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4” (G.U. n. 303 del 28/12/2019)”, inerente la Procedura per la Valutazione di incidenza, con modifica alle Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, di cui al link sottostante. 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA (www.regione.piemonte.it)

DESCRIZIONE E SPECIFICHE ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’APPENNINO PIEMONTESE

Nuovo contesto normativo relativo alla Procedura di Valutazione di incidenza, a seguito dell’entrata in vigore della DGR n. 55-7222/2023/XI.

Con nota del 20 luglio 2023 indirizzata ai soggetti istituzionali interessati tra cui i Comuni il cui territorio è interessato dalla Rete Natura 2000, la Regione Piemonte ha reso noti il Recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Revoca della deliberazione della giunta regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i.

1) PREVALUTAZIONI

La revoca della DGR n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i. comporta l’abolizione dei motivi di esclusione dalla procedura per la Valutazione di incidenza, di cui all’art. 2 c. 7 della vecchia Delibera. Ora sono in vigore alcune fattispecie pre-valutate (le cosiddette “prevalutazioni”), ovvero casistiche sottoposte ad uno Screening preventivo dalla Regione Piemonte sentiti i Soggetti Gestori; queste fattispecie sono diverse a seconda dei Soggetti gestori/Enti delegati.
Per quanto riguarda l’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese, è stato applicato l’ambito di pre-valutazione per tutti i Siti in gestione unicamente alle seguenti 5 tipologie (soggette a condizioni d’obbligo; i numeri fanno riferimento alle casistiche di cui all’Allegato A della DGR n. 55-7222/2023/XI):

  • Punto 1 Allegato A – Manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni ed ampliamenti edifici esistenti
  • Punto 4 Allegato A – Recinzioni di orti e frutteti, che nel caso di Marcarolo devono rispettare la “pertinenzialità” alle cascine come da Piano d’Area e necessitano di parere
  • Punto 8 Allegato A – Realizzazione di edifici o strutture o opere di arredo ad uso pertinenziale quali ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine, depositi per acqua, gas o altri servizi per utenze domestiche, ecc.
  • Punto 11 Allegato A – Manifestazioni non agonistiche o non competitive podistiche, ciclistiche o equestri su rete sentieristica o su viabilità comunque vietata ai mezzi motorizzati
  • Punto 12 Allegato A – Posa di nuove antenne di telefonia mobile su edifici esistenti o in aree già dedicate

(Per la ZSC ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo” vigono anche le Norme tecniche di attuazione del Piano dell’Area, con necessità di assoggettamento a espressione di parere).

NOTA BENE:
Al contrario dei motivi di esclusione, il proponente deve dichiarare la conformità alle condizioni d’obbligo espresse caso per caso dalla norma (vedere Allegato A), compilando il “Format Scheda Guida verifica di corrispondenza”, allegandolo alla documentazione progettuale; il tutto deve essere inoltrato, al fine della verifica di conformità, via PEC all’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino Piemontese (areeprotetteappenninopiemontese@pec.it), allegando marca da bollo da 16€. L’Ente si esprime entro 30 giorni. In caso di difformità dalle condizioni imposte a priori della norma, o di evidenti problematiche ambientali riguardanti habitat e specie di interesse comunitario, la fattispecie potrà essere assoggettata a Procedura per la Valutazione di Incidenza, Livello I, Screening o Livello II, Valutazione appropriata (a seconda dei casi specifici). Non sono da confondersi le “Prevalutazioni” con il Format di Screening e le relative Condizioni d’obbligo. 
Tutto ciò che non è stato oggetto delle prevalutazioni (quindi anche Piani e Programmi), dovrà invece essere sottoposto a SCREENING di VIncA oppure direttamente a VIncA APPROPRIATA.

2) LIVELLO I – SCREENING

L’istanza relativa a Progetti/Interventi/Attività che devono essere assoggettati al Livello I, Screening della Procedura per la Valutazione di incidenza deve essere accompagnata dal “Format proponente Screening” (All. C della DGR n. 55-7222/2023/XI). In relazione ai piani / programmi / progetti / interventi / attività da assoggettare a Screening di incidenza, ai sensi della DGR n. 55-7222/2023/XI devono essere integrate nella proposta le Condizioni d’Obbligo di cui all’All. B,  le cui voci in elenco potranno essere individuate volontariamente da parte dei proponenti e integrate nel Format di Screening, alla sezione 3.3. La norma indica come: “il rispetto delle Condizioni d’obbligo è condizione necessaria, ma non esaustiva, affinché lo screening di incidenza del P/I/A si concluda positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata”. Ai sensi della DGR n. 55-7222, nel caso di nuovi impianti di vite, ove questi risultino ammissibili, devono essere messe in atto alcune delle misure previste nel seguente documento “Buone pratiche vigneto” di cui deve essere data evidenza nella documentazione presentata.

3) LIVELLO II – VALUTAZIONE APPROPRIATA

L’istanza relativa a Progetti/Interventi/Attività – Piani/Programmi che devono essere assoggettati al Livello II, Valutazione Appropriata della Procedura per la Valutazione di incidenza deve essere accompagnata, oltre che dal materiale progettuale o pianificatorio, dal “Format di VINCA Appropriata” (All. D della DGR n. 55-7222/2023/XI) e dallo Studio di incidenza, predisposto secondo i contenuti di cui all’allegato G del DPR n. 120/2003, come inoltre specificato nelle Linee Guida nazionali (Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita il 28 novembre 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sulle “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – direttiva 92/43/ CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4”) e dall’Allegato D della DGR n. 55-7222/2023/XI. Tale studio è volto a individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

NOTE PROCEDIMENTALI

  • Ai sensi delle Linee Guida Nazionali e della DGR n. 55-7222/2023/XI : “Le Autoritàcompetenti per la valutazione di incidenza si impegnano alla pubblicazione sui propri siti web, nella fase iniziale del procedimento, di tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la proposta da valutare, garantendo la possibilità di presentare eventuali osservazioni alla stessa.
  • Per quanto riguarda il Livello II (Valutazione Appropriata) il termine di presentazione delle osservazioni è di 30 gg. a decorrere dal momento di pubblicazione online. In caso l’Autorità competente richieda integrazioni o venga modificata la proposta, i 30 gg. decorrono nuovamente dal momento in cui dette informazioni vengono rese disponibili al pubblico.
  • il termine di 60 giorni, previsto dalla l.r. 19/2009, art. 43, comma 10, per la conclusione delle procedure di valutazione di incidenza si applica sia nei casi di screening sia in quelli di valutazione appropriata;
  • la richiesta di integrazioni, prevista dalla l.r. 19/2009, art. 43, comma 11, si applica nelle medesime modalità sia nei casi di screening sia in quelli di valutazione appropriata;
  • il giudizio di VIncA, sia nei casi di screening sia in quelli di valutazione appropriata, ha ordinariamente validità quinquennale decorrente dalla data del suo rilascio. Sono fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una diversa durata, in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati;
  • il giudizio di VIncA, sia nei casi di screening sia in quelli di valutazione appropriata, può avere validità pluriennale nei casi di attività ripetute con modalità e cadenza temporale prestabilita, e rimane valido per ogni annualità nella quale viene riproposto l’intervento, per un massimo di cinque anni;
  • il parere di VIncA, sia nei casi di screening sia in quelli di valutazione appropriata, ha validità di pari durata del provvedimento principale nei casi di procedura integrata VIA- VIncA, ai sensi dell’art. 25, comma 5 del D. Lgs 152/2006 e nei casi di autorizzazioni ambientali e di piani e programmi pluriennali, indipendentemente dal loro assoggettamento o meno alla procedura integrata di VAS-VincA;
  • Tutte le istanze devono essere inviate via PEC all’indirizzo: areeprotetteappenninopiemontese@pec.it, accompagnate da marca da bollo da 16€
  • Riferimenti relativi al personale competente per materie e referenti procedimentali: https://www.areeprotetteappenninopiemontese.it/2013/10/20/tipologie-di- procedimento/

I SITI NATURA 2000 AMMINISTRATI DALL’ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’APPENNINO PIEMONTESE

cartina dei Siti Natura 2000 delle Aree Protette Appennino Piemontese